Applicazione del Protocollo Sicurezza Anticontagio COVID-19 nelle Aziende

OBIETTIVO DEL PIANO

Il piano si pone l’obiettivo di fornire indicazioni su come attuare, verificare e aggiornare il protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio alla luce delle disposizioni e indicazioni emanate dal Governo e dalle parti sociali, che consenta all’azienda la prosecuzione delle attività lavorative in condizioni di salubrità e sicurezza.
Il piano si pone altresì l’obiettivo di analizzare le interconnessioni tra l’adozione del protocollo e le ulteriori misure straordinarie in materia di DPI e mascherine chirurgiche.

Richiedi Subito un Preventivo gratuito, semplice e su misura.

Telefono/fax:  (+39) 0984.77802 | Cellulare:  (+39) 349.0795577 | Email:  segreteria@nemesiaces.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

  •   Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
  •   Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento delladiffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
  •   DPCM 11 marzo 2020
  •   Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
  •   Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Integrazione del 24 aprile 2020

PRINCIPALI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 CORONAVIRUS E D.LGS. 81/’08 – LA SICUREZZA AI TEMPI DEL COVID-19

Gli obblighi per la SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e di seguito descritti si rivolgono alle imprese che impieghino ALMENO UN LAVORATORE, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

1 – Nomina del RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

Tale incarico può essere assunto direttamente dal datore di lavoro, il quale è tenuto a frequentare un corso di formazione di durata variabile (da 16 a 48 ore, a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. In alternativa e in alcuni specifici casi, il datore di lavoropuò avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze e competenze professionali necessarie.

2 – Nomina degli Addetti Antincendio

Frequenza al corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio. Successivamente la squadra addetti al rischio incendio deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento.

3 – Nomina degli Addetti al Primo Soccorso

Frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. Successivamente la squadra addetti all’emergenza primo soccorso deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento con periodicità triennale.

4 – Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Eletto o designato tra i lavoratori e successiva frequenza al corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro ètenuto a comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.

5 – Nomina del Medico Competente

Effettua visite mediche e accertamenti periodici definiti sulla base del rischio in ambiente di lavoro, volti all’ottenimento, per ciascun lavoratore, dell’idoneità alla mansione specifica.

6 – Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

7 – Protocollo Covid_19
8 – Formazione e Informazione dei Lavoratori:

Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. Parte della formazione può essere effettuata in modalità E-Learning. La formazione e, ove previsto,l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

9 – Formazione Aggiuntiva per i Preposti

Se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali

10 – Formazione dei Dirigenti

Se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Successivamente il Dirigente è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento quinquennali.

11 – PRIVACY GDPR – Informativa Protocollo Privacy COVID-19 ed Informativa rilevamento temperatura

12 – Formazione Specifica COVID-19

Protezione da Agenti Biologici, Lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione, Operatori di aziende di pulizia e sanificazione, HACCP

13 – A seconda dell’attività dell’azienda e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio: DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), POS (Piano Operativo di Sicurezza), INDAGINE FONOMETRICA, VALUTAZIONE VIBROMETRICA, VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO, PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE.

NUOVE SANZIONI LUGLIO 2018

Lug 31, 2018 | Adempimenti Ambientali per le Imprese, Medicina del Lavoro, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
Dal 1° luglio 2018 rivalutate le sanzioni in materia di salute e sicurezza
A decorrere dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell’1,9%.

La rivalutazione trova fondamento nel TU sicurezza che, modificato nel 2013 dal decreto per favorire l’incremento dell’occupazione, aveva previsto che la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza avvenisse ogni 5 anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Elenco non esaustivo SCARICA